L' incontro all' estero

Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di Adozione. Una volta che le autorità competenti estere abbiano indicato all'Ente Autorizzato un bambino adottabile, l'Ente convoca la coppia e con il suo assenso, organizza l'incontro tra i coniugi e il bambino. A questo punto l’Ente si fa carico interamente degli aspetti tecnici dell'incontro come i (trasferimenti dei coniugi nel paese estero, incontro col bambino, trasferimento in Italia del minore, nonché della procedura di adozione). Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo sia da parte degli adottanti-adottato sia da parte delle autorità del Paese straniero, l'Ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'Ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore.

Può accadere inoltre che sia l’Ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura. L'Ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

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