Ricerca con l'Ente autorizzato

La coppia in possesso del decreto di idoneità, entro un anno dal suo rilascio, deve iniziare la procedura di Adozione Internazionale, rivolgendosi ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI).  La legge n. 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'Ente autorizzato in tutte le procedure di Adozione Internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. La scelta dell'Ente determina anche la provenienza del bambino che si intende adottare: ogni ente, infatti, opera in determinate zone del mondo e non in altre. In questa fase, l'Ente stesso organizza incontri che hanno lo scopo di informare i futuri genitori sul Paese estero di competenza, affiancarli nel percorso verso l'adozione, prepararli insieme ad esperti e psicologi sul loro futuro ruolo. L'Ente si occuperà di tutte le procedure da questo momento in poi, mediando tra la famiglia, il Tribunale per i Minorenni e l'autorità estera. La scelta dell'Ente è personale e varia in base alle esigenze della coppia. Tutti gli Enti che s occupano di Adozioni Internazionali devono essere autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. L'albo degli Enti autorizzati italiani è consultabile sul sito: www.commissioneadozioni.it

 

Funzioni dell' Ente Autorizzato:

  • Informa gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle prospettive di adozione nel paese prescelto;
  • Informa gli aspiranti genitori sul Paese estero scelto;
  • Affianca gli aspiranti genitori nel percorso verso l'adozione, preparandoli insieme ad esperti e psicologi sul loro futuro ruolo;
  • Trasmette alle autorità straniere la dichiarazione di disponibilità all'adozione, il decreto di idoneità della coppia, la relazione dei servizi sociosanitari;
  • Aspetta di ricevere dal paese in questione la proposta di incontro con un bambino e la comunica ai genitori;
  • Se la coppia è d'accordo, l'Ente organizza l'incontro con il bambino, nel paese estero;
  • Se l'incontro da esito positivo e i genitori acconsentono all'abbinamento, l'Ente ne da notizia all'autorità estera ed assiste i coniugi in tutte le procedure da svolgere nel paese estero: presenzia all'udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione per l'ingresso del minore in Italia;
  • Vigila sulla modalità di trasferimento del bambino in Italia e trasmette al Tribunale per i Minorenni informazioni sull'andamento dell'inserimento ed eventuali difficoltà.
  • In seguito, può aiutare la nuova famiglia, qualora ne venga richiesto l'aiuto.



 

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