Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

 

 
Il decreto legislativo n. 460/97ha introdotto la categoria delle O.n.l.u.s. alla quale appartengono una serie di organizzazioni ed enti di natura privata i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
  • lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
 
-         assistenza sociale e socio sanitaria;
-         assistenza sanitaria;
-         beneficenza;
-         istruzione;
-         formazione;
-         sport dilettantistico;
-         promozione e valorizzazione dei beni culturali;
-         tutela e valorizzazione dell'ambiente;
-         promozione della cultura e dell'arte;
-         tutela dei diritti civili;
-         ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal D.P.R. 14 giugno 2003, n. 135;
  • l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
  • l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
  • l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  • l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
  • l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Alcune categorie di enti hanno la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate (sono le cosiddette ONLUS parziarie):
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno).
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
  • le associazioni riconosciute e non riconosciute;
  • i comitati;
  • le fondazioni;
  • le società cooperative;
  • gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Non possono in ogni caso essere ONLUS:
  • gli enti pubblici;
  • le società commerciali, diverse da quelle cooperative;
  • le fondazioni bancarie;
  • i partiti e movimenti politici;
  • i sindacati;
  • le associazioni dei datori di lavoro e di categoria.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto):
  • le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal D.M. finanze del 25.05.1995;
  • le organizzazioni non governative;
  • le cooperative sociali;
  • i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali.
Gli enti che non sono ONLUS di diritto possono diventare ONLUS solo se ottengono l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che consente loro di beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali. Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette “Onlus di diritto”.
Non sono ammessi a fruire delle agevolazioni:
  • enti pubblici
  • società commerciali diverse da quelle cooperative
  • enti conferenti (Legge 218/1990)
  • partiti e movimenti politici
  • organizzazioni sindacali
  • associazioni di datori di lavoro
  • associazioni di categoria.
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:
  • le imposte sui redditi;
  • l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • altre imposte indirette.

 

torna all'inizio del contenuto