B.per residenza in Italia

 

B.   per residenza in Italia (art. 9 della legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
·         Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
·         Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
·         Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano;
·         Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
·         All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
·         Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello B, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
documentazione richiesta:
Alla domanda vanno allegati:
·         estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;
·         certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
·         certificato/i storico/i di residenza;
·         titolo di soggiorno;
·         stato di famiglia;
·         modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
·         certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado;
·         sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale;
·         documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato;
·         certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato;
Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare inviterà lo straniero a regolarizzarla, fissando un termine entro cui provvedere. Se non si provvederà nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la domanda. Il termine per la definizione delprocedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto  verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove si riede ovvero, se si risiede all’estero, dall’Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, si dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo al giuramento si acquisterà la cittadinanza italiana.
casi di rigetto dell'istanza:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
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