A. per matrimonio con cittadino italiano

 

A.   per matrimonio con cittadino italiano (articolo 5 della legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
1.    Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 annidalla celebrazione del matrimonio
2.    Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se si risiede all’estero, si può presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello A, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
documentazione richiesta:
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
·         estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
·         certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
·         titolo di soggiorno;
·         atto integrale di matrimonio;
·         stato di famiglia;
·         certificato storico di residenza;
·         certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
·         eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide
Se lo straniero è un rifugiato e non puo’ produrre l’estratto dell’atto di nascita e/o il certificato penale, si puo’ produrre un atto di notorietà in sostituzione dell’atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesta la posizione giudiziaria nel Paese d’ origine.
 
Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare inviterà lo straniero a regolarizzarla, fissando un termine per provvedere all’ integrazione. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto verrà notificato dalla Prefettura del luogo di residenza, ovvero se si risiede all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento si dovrà prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo si acquisterà la cittadinanza italiana.
casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
·         per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
·         per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.
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