Residenza e Domicilio

 

Ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”.
L’indirizzo indicato nel permesso di soggiorno corrisponde al domicilio del cittadino straniero. La fissazione della residenza in un Comune Italiano, viceversa, comporta l’adempimento di una serie di formalità prescritte dal D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e dalla L. 24.12.1954 n. 1228.
 
A cosa servono
·         Iscrizione al SSN;
·         Accesso ai servizi delle ASL;
·         Iscrizione al Centro per l’ Impiego;
·         Apertura di un c.c. bancario.
 
procedura
L’interessato dovrà firmare una dichiarazione di trasferimento su un apposito modulo, disponibile presso gli stessi uffici dell’anagrafe del Comune ove si intende fissare la residenza, davanti ad un funzionario dell’anagrafe. Qualora il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare la suddetta dichiarazione potrà essere controfirmata da un suo qualsiasi componente, purchè maggiorenne.
Il cittadino straniero interessato dovrà comprovare, presso gli uffici dell’anagrafe del Comune, la propria identità mediante l’esibizione di:
·         passaporto valido;
·         permesso di soggiorno valido;
·         atto di nascita tradotto in lingua italiana;
·         se il trasferimento riguarda l’intero nucleo familiare, l’interessato dovrà produrre anche gli atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza.
Qualora il cittadino straniero intenda abitare presso un altro nucleo familiare, occorrerà che l’intestatario di quel nucleo familiare formuli il proprio consenso all’ospitalità da fornire al cittadino straniero naturalmente presso gli uffici dell’anagrafe, eventualmente anche in momento successivo alla richiesta di cambio di residenza presentata dall’interessato.
Verrà rilasciata, quindi, una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di fissazione di residenza che verrà riconosciuta solo in caso di esito positivo dei controlli effettuati da parte della Polizia Municipale sull’effettiva permanenza nel nuovo comune di residenza.
Qualora nel corso degli accertamenti emergano discordanze con quanto dichiarato da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale dell’anagrafe comunicherà quanto è emerso alla autorità di pubblica sicurezza.
 
N.B. La residenza può essere anche presso un Centro di Accoglienza se si è ospiti per più di 3 mesi.

 

 

 

 

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