La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali

 

La Commissione nazionale per il diritto di asilo è un organo centrale di coordinamento delle Commissioni territoriali che esaminano le richieste di riconoscimento dello "status di rifugiato".
 
-   La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
 
Ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. É un organo di indirizzo e coordinamento delle sette Commissioni territoriali, con funzioni anche di monitoraggio e documentazione sul fenomeno dell’asilo. Alta autorità nazionale nella materia dell’asilo e del riconoscimento dello "status di protezione internazionale", ha il compito di fissare criteri organizzativi e di garantire uniformità di orientamento. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. (articolo 32 legge n. 189/02).
Con l'articolo 32, comma 1 quinquies della legge Bossi-Fini ha cessato di esistere la Commissione centrale per il riconoscimento dello "status di rifugiato", unico organismo fino ad allora competente sulle domande di riconoscimento dello status presentate su tutto il territorio nazionale, ed è stata istituita la "Commissione nazionale per il diritto di asilo".
La Commissione Nazionale ha conservato inalterate le sue funzioni anche con l’introduzione nel nostro ordinamento dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento della qualifica di rifugiato e di procedure per il riconoscimento dello status stesso.
Infatti, anche nel nuovo ordinamento, la Commissione Nazionale, in forza di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lvo. n. 25 del 28 gennaio 2008, provvede:
 
·         alla realizzazione e al continuo aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo
·         all’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo
·         alla collaborazione, nelle materie di competenza, con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell’Unione europea
·         all’organizzazione di periodici corsi di formazione e aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali
·         alla costituzione e all’aggiornamento di una banca-dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno delle richieste di asilo nel nostro Paese
·         a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1 del Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, approvato con Dlgs. 286/98.
 
La Commissione Nazionale, originariamente istitutita con D.P.C.M. in data 4 febbraio 2005, era stata affiancata da due Sezioni: la Sezione del Riesame e la Sezione Stralcio. La prima era stata creata per dare attuazione all’istituto del ‘riesame’ previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione della Bossi-Fini adottato con D.P.R. n. 303 del 2004. Poiché tale istituto non è stato rinnovato nel D.Lvo n. 25 del 2008 in materia di procedure, la Sezione del Riesame ha perso la propria ragion d’essere ed ha cessato la propria attività con l’entrata in vigore del predetto D. Lvo n. 25.
 
la Sezione Stralcio
Istituita ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 303/2004, aveva il compito di esaminare le istanze di riconoscimento pendenti davanti alla ex Commissione Centrale all’atto dell’entrata in vigore della riforma operata con la L. 289/2002 (Bossi-Fini) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 303/2004). La Sezione ha terminato di esaminare le istanze pendenti, ed attualmente continua a svolgere altri adempimenti inerenti agli status riconosciuti dalla ex Commissione Centrale.
 
il Progetto "Arif"
É un sito internet contenente un servizio di informazione permanente sui paesi di origine dei richiedenti asilo a uso delle Commissioni territoriali. Si tratta della prima agenzia on line in lingua italiana su queste tematiche.
 
-   Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Le Commissioni esaminano le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato" presentate nelle circoscrizioni territoriali. In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell’istanza e l’effettiva decisione passava troppo tempo.
Con la legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo regolamento di attuazione (dpr n. 303/2004) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani. Con decreto legislativo (n. 25 del 28 gennaio 2008) e con il relativo decreto ministeriale di attuazione del 6 marzo 2008 sono state individuate, complessivamente, 10 commissioni territoriali con tre sedi in aggiunta a quelle già presenti: Torino, Bari e Caserta.
La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.
 
le sedi:
·         GORIZIA: competenza sulle somande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;
·         MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia;
·         ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
·         FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
·         SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
·         CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata;
·         TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna;
·         BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
·         CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise;
·         TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna.
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