"status di rifugiato" e diritto di asilo

 

Lo straniero perseguitato nel suo Paese d’origine può trovare asilo e protezione sul nostro territorio attraverso il riconoscimento dello "status di rifugiato". Si tratta di una forma di tutela e di protezione che viene garantita ai "richiedenti asilo" una volta che venga riconosciuto loro lo "status di rifugiato". Tale forma di tutela si affianca ad altre che sono previste in caso di disastri naturali, calamità, crisi belliche, ecc.
-   richiedenti asilo:
Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".
 
-   rifugiati:
Sono persone che hanno ricevuto dalla legge dello Stato che li ospita o dalle convenzioni internazionali questo status e la relativa protezione attraverso l'asilo politico.
 
-   soggetti a protezione sussidiaria:
Sono persone che  pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possono essere rinviate nel Paese di origine o, per gli apolidi, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possano subire un grave danno alla loro vita o alla loro incolumità.
la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951)
 
Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale.
 
esclusioni dall’applicazione della convenzione:
 
Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall'applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell'Albania.
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