Permesso di soggiorno temporaneo

 

Cos’ è il permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari:
Il Testo Unico sull'immigrazione prevede, all'articolo 20, rubricato «Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali», la possibilità di emanare con un DPCM le misure di protezione temporanea dell'immigrato - da adottarsi anche in deroga a disposizioni del testo unico - per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il premier Silvio Berlusconi ha firmato il DPCM 5 aprile 2011- permesso di soggiorno temporaneo, che prevede un permesso di soggiorno, ai fini della protezione umanitaria, di sei mesi, garantendo comunque tre mesi di libera circolazione nei Paesi dell'area Schengen. Il Ministero dell’Interno con la circolare n 2990 dell'8 aprile 2011- permesso di soggiorno temporaneo, detta le linee guida su questo tema.
chi può beneficiare del permesso:
Il DPCM firmato dal premier Silvio Berlusconi, prevede che il permesso di soggiorno sia applicabile ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti in Italia dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
chi non può ottenere il permesso:
Il DPCM prevede poi che il permesso di soggiorno non possa essere rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo a uno dei Paesi del Nord Africa, si trovi in una di queste quattro condizioni:
·         sia entrato in Italia prima del 1° gennaio 2011 o successivamente al 5 aprile 2011;
·         appartenga a una delle categorie socialmente pericolose;
·         sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;  
·         risulti denunciato per reati che prevedono l'arresto in flagranza (articoli 380 e 381 Cod. proc. pen.), salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati che comportino l'espulsione dello straniero (T.U. immigrazione, articoli 13, comma 13 e 14, comma 5-ter e 5-quater).
come si chiede il permesso
Il DPCM prevede che la richiesta del permesso di soggiorno sia presentata dall'interessato entro 8 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente DPCM. Il rilascio del permesso di soggiorno è a titolo gratuito e la consegna presso le questure avviene con specifiche procedure d'urgenza, da concordare con il Tesoro.
Attenzione: gli stranieri già in possesso di altro permesso di soggiorno (compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale) possono chiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari. Al richiedente la protezione internazionale, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza è stata rigettata. In ogni caso, il rilascio del permesso di soggiorno umanitario non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
cosa succede se non viene rilasciato il permesso di soggiorno umanitario
Il DPCM prevede che sia disposto il respingimento o l'espulsione. L'espulsione è disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio.
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