Congedo parentale

 

Se la mamma o il papà hanno un lavoro dipendente, dopo l’astensione per maternità/paternità, possono richiedere l’astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale. Essi possono usufruirne anche contemporaneamente.
Tale diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino e per un periodocontinuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che si può prendere anche per un solo giorno. Nel caso in cui la mamma o il papà siano soli (unico genitore) essi hanno entrambi diritto ad usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi. In ogni caso, se il padre chiede almeno tre mesi consecutivi, la durata massima arriva a 11 mesi.
È importante ricordarsi di preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data in cui si vuole iniziare l’astensione dal lavoro. Per quanto riguarda l’indennità, l’Inps verserà una parte della retribuzione fino ai 3 anni di età del bambino.
Sono esclusi dal diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici addette ai servizi domestici, i lavoratori e le lavoratrici a domicilio e coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’Inps, i cosiddetti parasubordinati (es. co.co.pro.).
 
Mamme e papà adottivi o affidataripossono usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del bambino, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma potranno ricevere la relativa indennità solo per i periodi di congedo fruiti nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia. In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto di utilizzare per ogni nato il numero di mesi di congedo parentale previsti per ciascun figlio.
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