Congedo paternità

 

Il diritto al congedo di maternità, di cui è naturale destinataria la madre, si estende per il periodo post-parto al lavoratore padre, che ne ha diritto in alternativa alla madre, per tutta la durata spettante a quest’ultima (max 5 mesi) o per la parte residua, solamente in caso di:
 
  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del bambino da parte della madre;
  • affidamento del bambino al padre in via esclusiva
 
 
Papà lavoratore iscritto alla gestione separata Inps
Per poter usufruire del congedo di paternitàè necessario presentare al datore di lavoro la certificazione che attesti la morte, l’abbandono, la grave infermità della mamma o l’affidamento esclusivo del bambino. Così facendo ogni padre riceve comunque lo stipendio o parte di esso (a seconda del contratto di lavoro) e può contare il periodo di assenza come anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie, oltre che richiedere, se lo ritiene necessario, ferie o permessi in aggiunta rispetto al congedo per paternità.
 
Papà in mobilità
Per l’uomo in mobilità, il periodo di congedo non riduce il periodo di permanenza nelle liste e continua ad essere pagata l’indennità di mobilità per il periodo massimo previsto. L’uomo non viene cancellato dalla lista se, durante il congedo, rifiuta un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione. Per il papà lavoratore dirigentealle dipendenze di un datore di lavoro privato, valgono gli stessi diritti degli altri lavoratori e la stessa tutela previdenziale da parte dell’Inps.
 
Papà adottivo o affidatario
In caso di adozione nazionale o internazionale il padre può usufruire del congedo di paternità per 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale, il congedo può anche essere fruito durante il periodo di permanenza all’estero.
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