organizzazioni di volontariato

 

Organizzazioni di Volontariato
Per organizzazioni di volontario si intende secondo gli artt . 2-3 della legge 266 dell’11 agosto 1991: “ ogni organismo liberamente costituito che si avvale dell’attività di volontariato che deve intendersi come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
In altri termini per organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti dotati dei seguenti criteri organizzativi e distintivi:
a) un livello minimo di strutturazione interna, con una composizione di almeno 5 persone, una definizione degli obiettivi e dei valori condivisi tramite un documento scritto o la chiara identificazione del gruppo; la presenza di un responsabile riconosciuto come tale e l’esistenza di un riferimento logistico (un indirizzo) del gruppo o di un suo referente;
b) perseguimento degli obiettivi della propria azione in modo continuativo (con almeno un anno di operatività effettiva) non sporadico e non strumentale ad altre finalità (educative, di acquisizione di competenze e professionalità);
c) esplicazione della propria azione con autonomia decisionale, anche se in accordo con la programmazione di altro soggetto pubblico o privato;
d) realizzazione dei propri obiettivi attraverso personale totalmente o prevalentemente composto da soggetti volontari che si impegnano spontaneamente e gratuitamente;
e) assoggettamento all'obbligo della non distribuzione di eventuali profitti ai propri soci o ai membri degli organi direttivi;
 
g) operare solidaristicamente o direttamente a favore di terzi in stato di svantaggio, di bisogno o di non riconoscimento dei diritti, oppure per la qualità della vita della popolazione generale o di una specifica porzione di essa a rischio di disagio o appartenente ad area caratterizzata da degrado con una finalità di utilità sociale.
Alcune organizzazioni che perseguono scopi prioritariamente associativi rientrano nella definizione di organizzazione di volontariato quando attuano in modo programmato, strutturato e continuo interventi di solidarietà a favore di terzi. È il caso di realtà come l’AGESCI, delle unità operative delle ACLI e dell’ARCI, ma anche di associazioni di autotutela aperte all’esterno e rappresentative della generalità dei soggetti presso gli Enti locali e i servizi pubblici (es. Associazioni di familiari dei malati di mente).
Non costituiscono invece criteri di inclusione-esclusione:
a) la forma costitutiva (possono essere allo stato nascente, semplici di fatto, istituite con atto notarile, o con personalità giuridica);
b) l’iscrizione o meno al Registro regionale del volontariato.
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