Dichiarazione di adozione

 

Dichiarazione di adozione
 
Trascorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni verifica la sussistenza delle condizioni previste per legge e, con il consenso del maggiorenne di 14 (o udito il maggiorenne di 12), valutali le informazioni e i risultati delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, formula il decreto di adozione definitiva. Il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome. A questo punto cessa ogni rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine.  
I genitori adottivi, su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, possono accedere alle informazioni riguardanti i genitori biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture sanitarie.
Una volta compiuti i 25 anni l'adottato, su autorizzazione e con un con decreto del Tribunale, può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. Nel caso che la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, l'adottato non può avere accesso a queste informazioni.
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