Apprendistato

 

 

APPRENDISTATO

Cos’ è

L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro rivolto agli adolescenti e ai giovani in cerca di occupazione che predilige l’aspetto formativo e di apprendimento di un mestiere. Il contratto di apprendistato è allo stesso tempo un periodo di lavoro e di formazione: un periodo di lavoro, perché l’apprendista fornisce il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei prodotti e/o servizi dell’impresa; un periodo di formazione perché il contratto di apprendistato prevede che il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta dall’apprendista, impartisca gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale. L'apprendistato è anche un mezzo per l'integrazione tra i sistemi scuola, lavoro e formazione: rappresenta, infatti anche una modalità per assolvere al diritto-dovere di istruzione. Il giovane può così scegliere di completare la propria formazione sul posto di lavoro in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale, come previsto dalla Riforma Moratti (Legge 28 marzo 2003 n. 53). 

Riferimenti normativi

Il contratto di apprendistato nasce come strumento fondamentale per l'attuazione del dell’ art. 35, comma 2, della Costituzione ed è stato regolamentato per la prima volta con la Legge n. 25 del 1955 . Successivamente ha subito notevoli modifiche soprattutto con l’emanazione della Legge Treu n. 196/97 (art. 16) e con la riforma complessiva dell’istituto operata dal decreto legislativo n. 276/03 (titolo VI capo I artt. 47-53). Infine, la Legge n. 133/08 del 6 agosto 2008 (art. 23) ha introdotto ulteriori significative modifiche.  

Tipologie

Il Decreto Legislativo  n. 276 del 2003 ha introdotto tre tipologie di apprendistato:

1. contratto di apprendistato per l’ assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Possono essere assunti con questo contratto giovani e adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni che abbiano concluso il primo ciclo scolastico, per una durata variabile a seconda della qualifica da conseguire. Attraverso questa tipologia contrattuale l’adolescente può adempiere al diritto-dovere di istruzione e, con riferimento al sistema della formazione professionale, il giovane può adempiere anche al diritto-dovere di formazione;

2. contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, con il quale il giovane può conseguire una qualifica professionale. Il contratto può essere stipulato con i soggetti di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico) e i 29 anni e 364 giorni, per una durata massima di 6 anni in funzione della qualifica da conseguire attraverso la formazione sul lavoro e la formazione formale, interna o esterna all’azienda;

3. contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, il cosiddetto alto apprendistato, riservato ai giovani di età compresa fra 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico)  e 29 anni e 364 giorni.

A chi rivolgersi

 

La disciplina in materia di apprendistato sostanzialmente non varia per le tre tipologie previste dal Decreto legislativo n. 276.

Innanzitutto, viene richiesta la forma scritta del contratto, che deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro, sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale.

I secondo luogo, nel corso del rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante a chi svolge mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

La Legge n. 133 del 2008 ha abrogato la norma che richiedeva la visita medica per l'apprendista, prima dell'assunzione che, comunque, rimane in vigore in caso di assunzione di minori.

I contratti di apprendistato sono generalmente definiti da accordi tra aziende, associazioni di studenti ed enti di formazione (scuole e università). Ci si può quindi rivolgere allo Sportello Stage dell’Università, ad aziende private, enti pubblici, organizzazioni no-profit, Centri per l’impiego, Agenzie regionali per il lavoro.

 

Regolamentazione dei profili formativi

La regolamentazione dei profili formativi varia a seconda della tipologia di apprendistato.

In particolare, nell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la regolamentazione spetta alle Regioni e alle Province autonome, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

 

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è affidata alle Regioni e alle Province autonome, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto di criteri e principi direttivi quali, in particolare, la previsione di un monte ore di formazione formale (interna o esterna alla azienda) di almeno 120 ore per anno e la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

La Legge 6 agosto 2008 n. 133 ha stabilito, tuttavia, che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro ovvero agli enti bilaterali.

 

Infine, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione spetta alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. In mancanza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è affidata ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. 

 

 

Per informazioni rivolgersi :

Centri per l'impiego

Agenzie regionali per il lavoro

 

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