Adozioni

 

 
La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 dispone che "l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome".
Uno dei principi fondamentali della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, è il diritto di ogni bambino a crescere nella propria famiglia. La legge che ha ratificato la Convenzione internazionale dell'Aja, nel 1993, promuove una maggior tutela dei diritti del bambino: “Ogni bambino ha diritto di essere amato e di crescere nella propria famiglia e quando risulta solo e senza nessuno che possa prendersi cura di lui, nel suo stesso paese d'origine, allora ha diritto ad una nuova famiglia adottiva straniera”. Adottare non è, quindi, un diritto degli adulti, ma piuttosto il diritto di ogni bambino di avere una famiglia.

Accade spesso, soprattutto nei paesi più poveri, che vi siano situazioni in cui i maltrattamenti, le situazioni di disagio che vengono a crearsi in una famiglia siano tali per cui nessun intervento di supporto può essere sufficiente. Nel caso in cui tale inadempienza sia considerata permanente e non soggetta a possibili riparazioni da parte dei genitori e nel caso non vi sia nessun parente stretto disposto a prendersi cura del minore, il minore viene dichiarato in stato di adottabilità e ai genitori biologici, se esistenti, viene tolta la patria potestà. Il minore in questione perde, quindi, ogni vincolo con la famiglia d'origine e la famiglia ogni diritto su quel bambino. L’adozione quindi è un istituto giuridico che permette ad un minore di essere accolto da parte di una famiglia in maniera definitiva e totale. Affinché l’adozione possa sussistere devono verificarsi perciò due presupposti fondamentali: la dichiarazione dello stato di abbandono del bambino e della sua adottabilità.
I passi da dover compiere per poter adottare un bambino sono molteplici ed interamente volti a far intraprendere alla coppia un percorso preparatorio adeguato per loro stessi e per comprendere il proprio naturale desiderio di adottare un bambino; l’intero percorso è seguito dalla Regione in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le Province ed i servizi sociali dei comuni.
Inizialmente la coppia interessata ad intraprendere tale cammino deve rivolgersi ai servizi sociali di riferimento, qui vengono raccolte le informazioni generali dell’intero percorso da intraprendere. Se si desidera continuare in questa direzione il secondo passo è la fase di formazione/informazione, cioè la partecipazione ad un corso tenuto da assistenti sociali e psicologi che hanno il compito fornire alle coppie le informazioni giuridiche, psicologiche e sociali necessarie per l’adozione sia nazionale che internazionale. Inizia poi un processo di valutazione delle famiglie aspiranti all’adozione: sono coinvolti i servizi di sanità pubblica, le coppie vengono visitate da un medico autorizzato che è tenuto a rilasciare un certificato di idoneità sanitaria. Segue poi la valutazione psico-sociale: l’équipe delle adozioni valuta le motivazioni e l’attitudine della coppia al ruolo di genitori adottivi e stila una relazione che viene inviata al Tribunale per i Minorenni. Ricevuta la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore da parte della coppia, il Tribunale, in base a tutto il materiale pervenuto, ha il compito di dichiarare l’idoneità della coppia a procedere con l’adozione.
A questo punto la strada si biforca leggermente nel caso di adozione nazionale o internazionale: l’iter adottivo in Italia è più veloce rispetto all’iter adottivo internazionale che richiede delle procedure più complesse. 

 

 

Adozione nazionale

 

Adozione internazionale

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