Lavoro domestico

 

I lavoratori domestici sono tutti quelli che prestano la propria attività lavorativa  all’interno di una famiglia. Si tratta di un’attività prevalentemente femminile e in Europa, negli anni più recenti, è diventata una delle più importanti fonti di lavoro per le donne migranti.
Il lavoro domestico può essere svolto in forma gratuita, nel caso in cui si eserciti all’interno del proprio  nucleo familiare, o dietro pagamento se l’attività viene svolta per un datore di lavoro che può essere identificato nella famiglia (o anche nel singolo appartenente ad essa) che diventa, così, la controparte del lavoratore domestico.
Questa  prestazione lavorativa può avvenire in tre diverse modalità:
1. Il servizio intero: cioè quello in cui il lavoratore  si inserisce stabilmente nella famiglia in cui presta servizio, usufruendo di vitto e alloggio;
2. Il mezzo servizio: quando svolge il lavoro domestico per almeno quattro ore al giorno;
3. Il servizio saltuario: se l’attività richiesta al lavoratore ha carattere discontinuo e saltuario. La retribuzione a questo tipo di prestazione può essere effettuata attraverso i “Buoni lavoro” del lavoro domestico (secondo quanto previsto dalla
Circolare  Inps n. 44 marzo 2009)
 
Contratti e livelli retributivi
 
I lavoratori domestici vengono  inquadrati secondo il Contratto di categoria 2008 in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito "super": 
  • Livello A/A super: Appartengono a questi livelli i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro:
    • Livello A: addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, stalliere, assistente ad animali domestici addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi, operaio comune;
    • Livello A super: addetto alla compagnia, baby sitter;
  • Livello B/B super: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni: 
    • Livello B:collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria cameriere, giardiniere, operaio qualificato autista, addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro;
    • Livello B super: assistente a persone autosufficienti;
  • Livello C: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità:
    • Livello C: cuoco;
  • Livello D/D super:  Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento:
    • Livello D: amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore;
    • Livello D: super: assistente a persone non autosufficienti, direttore di casa.  
 
Modalità

Sulla base della semplificazione introdotta con la Finanziaria 2009, la comunicazione di assunzione di un lavoratore domestico e tutti gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi possono essere effettuati tramite un unico organismo, l'Inps. Restano tuttavia validi, come per gli altri settori lavorativi, i termini, ossia l’obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e, entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso, anche se con modalità semplificate come contact center oppure on-line. L’Inps dovrà assicurare la data certa di comunicazione e garantire il trasferimento dei dati oltre che al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche all’ Inail, ai Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche alle Prefetture.
Il lavoratore domestico, all'atto dell'assunzione, dovrà consegnare al datore di lavoro una copia dei seguenti documenti:
-        carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali;
-        tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla Asl di residenza;
-        codice  fiscale,  da comunicare all'Inps per il versamento dei contributi. 
Nel caso si tratti di minorenni in aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari:  
1. Dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;
2. Certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell'Ufficiale sanitario.

Se si tratta di cittadini extracomunitari in aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura.
I documenti per le domande presentate direttamente allo sportello:
1. Esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, tessera postale, patente) del datore di lavoro e del lavoratore;
2. Per le colf extracomunitarie, il datore di lavoro insieme alla denuncia (mod. COLD-ASS) deve presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.
Per assumere un domestico, il datore di lavoro deve seguire gli stessi passi richiesti per una qualsiasi assunzione:
1. Richiedere i documenti voluti dalla legge, tra cui il permesso di soggiorno;
2. Contrattare le condizioni di lavoro;
3. Stipulare per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione);
4. Comunicare l’assunzione.
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