Lavoro accessorio

 

Cos’è

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla
Legge Biagi. Attraverso il lavoro accessorio sono regolamentati quei rapporti di lavoro di tipo saltuario per tutelare i lavoratori che operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il lavoro accessorio permette di integrare le entrate del lavoratore (prestatore) attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso che deriva dal lavoro accessorio dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
 
Settori
I settori in cui si applica il lavoro occasionale accessorio sono:
  • Imprese del settore agricolo con volume di affari non superiore a 7.000 euro;
  • Imprese familiari: la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa e l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
  • Settore domestico e prestazioni che hanno il carattere dell’abitualità, come babysittering e dogsittering;
  • Lavori di giardinaggio, come pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);
  • Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • Insegnamento privato e supplementare;
  • Attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
  • Qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente alle tipologie di lavoratori descritte di seguito.
 Soggetti
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
  • Pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
  • Studenti, nei periodi di vacanza o nel fine settimana. Sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani devono, comunque, aver compiuto 16 anni di età e, se minorenni, devono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.  Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare Ministeriale 3 febbraio 2005 n. 4):
  • 1. “vacanze natalizie”, dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • 2. “vacanze pasquali”, dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
    3. “vacanze estive”, dal 1° giugno al 30 settembre.
  • Studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, i quali possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un corso di laurea.
  • Altre tipologie di lavoratori:
1. per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, mobilità, disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile hanno potuto cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto;
2.  i cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale;
3. le casalinghe, che possono svolgere attività agricole di carattere stagionale, svolgendo, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non devono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso sia in quello precedente.
I committenti, cioè coloro che impiegano lavoratori occasionali, sono:
 1. famiglie;
 2. privati;
 3. aziende;
 4. imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
 5. imprenditori agricoli;
 6.enti senza fini di lucro;
 7.enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà - comma 1, lettera d, art. 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 modificato dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33).
 
Modalità

I lavoratori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
  • per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente;
  • fino a un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
  • nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino a un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro).


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